ORDINANZA DEL SINDACO
N. 16 del 29/12/2022
OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI DIVIETO DI SCOPPI DI PETARDI E SIMILI DAL 30 DICEMBRE 2022 AL 1 GENNAIO 2023. |
IL SINDACO
Considerato che:
• è diffusa in Italia la consuetudine di celebrare alcune festività oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in occasione del periodo di Capodanno;
• puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di articoli pirotecnici illeciti, messi abusivamente in commercio per l’occasione;
• esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
• negli anni a nulla sono valse le innumerevoli campagne mediatiche tese a scoraggiare l’uso di detti ordigni nella notte di Capodanno;
• una serie di conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici e di affezione a seguito dello scoppio di petardi;
• possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di automobili, cassonetti etc..
Ritenuto quindi di vietare in luogo pubblico, di qualunque tipo di fuoco pirotecnico, benché di libera vendita in particolar modo nei giorni del 30 dicembre ed il 1° gennaio p.v.;
Rilevata altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell’ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino le persone anche ai sensi dell’art. 659 del C.P. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);
Atteso che l’Amministrazione Comunale intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela dell’incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale;
Tenuto conto anche della tipicità del territorio comunale, su cui insiste la Riserva Naturale di Onferno, area naturalistica e faunistica protetta;
Ritenuto opportuno preservare l’incolumità pubblica in relazione al ricorrente uso improprio, scorretto e talora illecito dei fuochi d’artificio, botti e spari di fine anno a salvaguardia delle persone, di beni e cose pubbliche e private nonché a tutela del benessere degli animali;
Ritenuto inoltre che la presente ordinanza non consente di considerare le regole ivi contemplate quale un surrettizio divieto di vendita degli articoli pirotecnici in quanto risulta conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e temporaneità poste a presidio dell’esercizio extra ordinem dei poteri sindacali;
Considerato che i limiti ed i divieti di cui alla presente ordinanza non hanno effetti pregiudizievoli sugli operatori economici interessati disciplinando solo l’uso a salvaguardia dell’incolumità pubblica dei fuochi artificiali e non la relativa vendita o detenzione;
Posto che l’Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e realisticamente non esaustivo il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni e delle conseguenze che tale tradizione può avere per la sicurezza propria e degli altri;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno dell’11.01.01 n.559 – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S.;
Visti gli artt. 7 bis e 50 del D. Lgs. 18.08.00 n.267 e s.m.i., la L. n. 689/81, la L.241/90, la L. n. 125/08, la L. n. 94/09, l’art. 3 D.P.R. 31 marzo 1979, l’art.659 c.p., la L. 189 del 2004:
DISPONE
Ai fini della tutela del decoro e della vivibilità urbana, della tranquillità e del riposo dei residenti, del patrimonio pubblico e degli animali:
IL DIVIETO
su tutto il territorio comunale:
- nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché in luogo privato laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici dello sparo di petardi, dello scoppio di mortaretti, dell’accensione di botti e prodotti pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo- anche se di libera vendita – nei giorni dal 30 dicembre 2022 al 1° gennaio 2023;
- l’utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS;
AVVERTE CHE
L’inosservanza delle disposizioni al presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art.7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 (da € 25,00 a € 500,00) fatta salva, ove il fatto assume valore penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria;
INFORMA CHE
Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
• ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune (art.3 comma 4 art.5 comma 3 della L. 07.08.1990, n.241 e s.m.i.);
• ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24.11.1971, n.1199 e s.m.i.).
DEMANDA
Agli Agenti della Polizia Locale e agli altri Agenti di Forza Pubblica di far osservare la presente ordinanza.
DISPONE
Che il presente provvedimento venga affisso all’Albo Pretorio on line del Comune e che sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e che venga inoltre pubblicato sul sito internet del Comune di Gemmano.
Di inviare copia della presente ordinanza
• Alla Prefettura di Rimini
• Alla Stazione dei Carabinieri sede di Montefiore Conca
• All’ Ufficio di Polizia Locale dell’Unione della Valconca;
IL SINDACO
Riziero Santi
Gemmano, 29/12/2022 |
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Il Sindaco |
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Riziero Santi |
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) |